Art. 4.
(Contenuto dei registri. Sanzioni).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati stabiliscono, con propria deliberazione, le modalità per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 2 e per la tenuta degli stessi, i contenuti che devono essere annotati nei medesimi e le sanzioni applicabili nel caso di omessa iscrizione nei predetti registri o in caso di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni da parte degli uffici cui spetta la tenuta dei registri.